Il caso di Manziana merita di essere affrontato con rigore e non attraverso semplificazioni emotive. All’esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, il GUP di Civitavecchia ha condannato i proprietari degli animali alla pena di un anno di reclusione per omicidio colposo, disponendo altresì una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro in favore delle parti civili.
L'inquadramento giuridico
È di vitale importanza l’inquadramento giuridico, poiché la fattispecie contestata è quella di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.; l’evento morte non è stato ritenuto voluto, ma causalmente riconducibile a una condotta omissiva connotata da negligenza, imprudenza e imperizia nella custodia degli animali, per capirci in termini penalistici, il baricentro dell’analisi non è la razza in sé, bensì la violazione di regole cautelari concretamente esigibili in relazione al contesto e alla corretta detenzione degli animali.

Ecco cosa c'è scritto negli atti del processo
Dagli atti è emerso che i cani erano custoditi in un’area recintata caratterizzata da un’apertura di circa 25 30 centimetri, circostanza che ne ha consentito la fuoriuscita, il giudizio di colpa si fonda sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, l’omessa adozione di accorgimenti idonei integra, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, una violazione degli obblighi di custodia tale da fondare la responsabilità penale per evento letale.
Il rito abbreviato e gli effetti sulla pena
La pena di un anno va letta alla luce della cornice edittale dell’omicidio colposo e della scelta del rito abbreviato, che comporta per legge la riduzione di un terzo della sanzione; non si tratta di una valutazione arbitraria, ma dell’applicazione di un meccanismo processuale tipizzato ed in assenza di aggravanti ulteriori, la quantificazione rientra nei parametri previsti dal codice penale, la eventuale sospensione condizionale è un istituto ordinario al ricorrere dei presupposti normativi e non incide sull’accertamento della responsabilità. Quanto alla somma di 50.000 euro, costituisce una provvisionale ex art. 539 c.p.p., cioè un’anticipazione immediatamente esecutiva del risarcimento, in attesa della definitiva liquidazione in sede civile, non rappresenta il ristoro complessivo del danno, che sarà oggetto di autonoma valutazione con riferimento al danno patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso il danno da perdita del rapporto parentale.

La differenza tra Civile e Penale
Sul piano civilistico opera inoltre l'art. 2052 c.c., che configura una responsabilità del proprietario per i danni cagionati dall’animale, salvo prova del caso fortuito. In sede penale, invece, è necessaria la dimostrazione della colpa, ossia della violazione di regole di prudenza e diligenza idonee a prevenire l’evento.
Il pericolo del "giustizialismo"
È comprensibile che di fronte a un fatto così grave la reazione di pancia sia di indignazione e che la pena appaia, sul piano emotivo, non proporzionata alla perdita subita; tuttavia, quando l’indignazione si traduce nella richiesta di sanzioni sganciate dalle categorie normative, si scivola verso il giustizialismo che è incompatibile con il sistema del diritto costituito, il nostro ordinamento garantisce tutti, vittime ed imputati, proprio perché si fonda sul principio del giusto processo, cardine essenziale di una società democratica. La tenuta di questo principio è ciò che distingue una risposta giuridica da una reazione emotiva, e va preservata anche nei casi che maggiormente colpiscono la sensibilità collettiva.
LEGGI ANCHE: Ucciso da 3 Rottweiler: condannati i proprietari a 1 anno e 50 mila euro








